Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
POLVERED'ARTE di Trieste
Art.1 - Denominazione
E' costituita nel rispetto del Codice Civile, della Legge n°383/2000 e delle disposizioni vigenti in materia l'Associazione di Promozione Sociale denominata “POLVERED'ARTE”.
L'Associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” o l'acronimo “POLVERED'ARTE’’ A.P.S..
E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
Art.2 – Sede legale
L'Associazione ha sede nel Comune di Trieste; l'eventuale modifica della sede legale all'interno del Comune stesso non comporta la modifica dello Statuto.
Art.3 - Durata
L'Associazione ha durata illimitata.
Art.4 – Scopo e oggetto sociali
L'Associazione è senza scopo di lucro e opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso; nel perseguire lo scopo sociale e nel realizzare l'oggetto sociale farà sempre riferimento ai valori della promozione e qualità della vita, al rispetto e alla promozione delle persone, al rispetto e alla valorizzazione dell'ambiente, alla partecipazione democratica, all'impiego degli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per il raggiungimento degli scopi di utilità sociale.
L'associazione si vuole porre come punto di riferimento per la promozione, lo sviluppo, la crescita, la salvaguardia dell'Arte, dell’Arte applicata e dei principi delle discipline filosofiche orientali e occidentali, nei più vasti strati della società civile. La finalità di promozione sociale si concretizza:
• nel sollecitare e favorire l'istituzione di corsi di formazione atti allo scopo;
• nell'organizzare viaggi di studio e formazione;
• nel preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale e la libertà di discernimento e di espressione artistica e filosofica;
• nel pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici;
• nel realizzare centri di formazione, reti telematiche e strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni (e in generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario);
• nel collaborare con i mezzi mediatici;
• nell'organizzare e partecipare a convegni, seminari, corsi, esposizioni e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
• nel promuovere quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio: stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
• nell'accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
• nell'esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
• nel collaborare con Enti pubblici e privati sulle tematiche di tipo artistico e culturale;
• nell’organizzare spettacoli culturali e musicali, attività artistiche e ricreative;
• nel gestire servizi informativi e formativi;
• nell’organizzare convegni e seminari su tematiche artistiche e culturali;
• nell’organizzare edizioni di pubblicazioni riviste e giornali non quotidiani;
• nel promuovere iniziative di raccolta fondi nel rispetto della normative vigente in materia, sempre e solamente a sostegno delle finalità istituzionali.
L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.
Art.6 – Soci
Sono previste le seguenti categorie di soci:
a) Soci Fondatori,
b) Soci Ordinari,
Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Salvo diverse indicazioni, i Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
I soci possono essere associati anche ad altre associazioni ma non possono svolgere attività concorrenziale.
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente autorizzate, documentate e sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.
E’ espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L’entità della quota associativa e il termine per il pagamento della stessa sono definiti annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l’anno successivo e vengono comunicati ai soci.
In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile.
Art.7 – modalità di partecipazione alla vita associativa e alle sue attività
I soci svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente ma non esclusivamente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
Art.8 - Diritti del socio
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.
I Soci Ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Il diritto di voto può essere espresso trascorsi novanta giorni dall’iscrizione nel libro soci.
Possono far parte dell'elettorato passivo i soci Ordinari ed equiparati iscritti da almeno un anno. Per l'anzianità elettorale, attiva e passiva, fa fede la prima iscrizione in qualità di Socio. In mancanza di un numero sufficiente di Soci che abbiano maturato l'anzianità richiesta per ricoprire le cariche istituzionali, in compensazione sono ammessi all'elettorato passivo i Soci che abbiamo maturato una maggiore anzianità sociale. Possono far parte dell'elettorato attivo e passivo solo i soci maggiorenni.
Art.9 - Doveri del socio
Ciascun socio deve:
a) Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull’Associazione o sui suoi rappresentanti;
c) Pagare la quota associativa stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.
d) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.
Art.10 -Criteri di ammissione del socio
Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo come da Regolamento; consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta al Consiglio Direttivo dell'Associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa.
Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente.
Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
Art.11 – Recesso, esclusione e decesso del socio
Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell’esclusione o del decesso del socio. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata.
Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:
a) per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale;
b) per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
c) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull’Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci;
Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 24 Codice Civile e delle normative vigenti in materia.
Qualora il socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione all'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota associativa annuale.
L'ex socio, che non sia stato escluso, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.
In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.
Art.12 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi da società finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della normativa vigente in materia.
Art.12 -Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo.
Nel caso divenga necessario l'Assemblea provvederà a nominare un Collegio di Revisori dei conti o un revisore unico, una giunta esecutiva, ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.
In ogni caso tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
Art.13 – Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi e di votare tutti i Soci Ordinari ed equiparati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ove in regola s’intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'assemblea.
Art. 14 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria
L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e d’indirizzo della vita associativa, pertanto delibera:
a) sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
b) sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Collegio dei Revisori;
c) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Collegio dei Revisori o del Revisore unico;
d) su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria.
Art. 15 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria
L'Assemblea Straordinaria delibera:
a) le eventuali modifiche del presente Statuto che devono essere approvate dai ¾ ( tre quarti ) del Soci Ordinari ed equiparati dell'Associazione;
b) sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo;
c) sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione e la nomina del Liquidatore, sempre con approvazione da parte dei ¾ (tre quarti) del Soci Ordinari ed equiparati dell'Associazione.
Art.16 -Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un locale ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci.
L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione dell'Assemblea Ordinaria anche il Revisore dei conti o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei Soci. L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione anche il Revisore dei conti, la metà dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei Soci.
La convocazione avviene o mediante avviso affisso presso la sede sociale o mediante avviso pubblicato su un eventuale sito web gestito dall’Associazione o mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci Ordinari ed equiparati, o comunque con qualsiasi altro mezzo in grado di attestare il ricevimento dell'avviso da parte di tutti i soci.
L'avviso di convocazione è spedito almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno.
Art.17 -Costituzione dell'Assemblea
L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci Ordinari ed equiparati e la totalità dei componenti il Consiglio Direttivo. In seconda convocazione si considera validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei presenti previa presenza obbligatoria di almeno due membri del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea Straordinaria si considera costituita dalla metà più uno dell'insieme formato dai Soci Ordinari ed equiparati sia in prima che in seconda convocazione, fatte salve le maggioranze previste per legge e indicate al precedente articolo n°15.
Art.18 – Conduzione e verbalizzazione dell'Assemblea
Presiede l’Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal vice-Presidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un "Presidente di Assemblea" temporaneo. Il segretario, eletto di volta in volta tra i soci presenti, provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario. L'approvazione del verbale, se necessaria, sarà il primo punto all'ordine del giorno della successiva Assemblea.
Art.19 -Delibere Assembleari e modalità di voto
Sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (due terzi) sull'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati. Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" s’intende "maggioranza semplice". Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza qualificata dell'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati presenti o rappresentati mediante delega. Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese e insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti la situazione personale di soci persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.
Art.20 -Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero che va da 3 a 7 consiglieri. Il suo mandato dura tre anni rinnovabili dal momento della sua elezione. Prima dell'elezione, l'Assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite. Qualsiasi socio maggiorenne può candidarsi (Art. 8). Per farlo deve presentare domanda scritta almeno una settimana prima della votazione, per permettere l'affissione di una lista di persone eleggibili. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare il Presidente e il vice-Presidente. In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione in sostituzione, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera della prima Assemblea Ordinaria utile. Il mandato dei nuovi eletti dall’Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.
Art.21 -Presidente e vice-Presidente
Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il vice-Presidente fino alla nomina di un nuovo Presidente. Il Presidente, coadiuvato dal vice-Presidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte alla Associazione. Le cariche di Presidente e vice-Presidente scadono con quelle dell'intero Consiglio Direttivo di cui fanno parte.
Art.22 -Competenze e convocazione del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo potrà predisporre appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza. Entro i termini previsti dalla legge vigente il Consiglio Direttivo dovrà elaborare il rendiconto finanziario ed economico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri. Le funzioni di segreteria saranno di volta in volta affidate ai membri del Consiglio Direttivo.
Art.23 -Delibere del Consiglio Direttivo
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative delibere devono essere verbalizzate dal Segretario che verrà eletto di volta in volta tra i presenti. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno apposita richiesta.
Art.24 -Strumenti informatici e telematici
Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:
a) uno o più siti web gestiti dall'Associazione;
b) una o più mailing list (pubbliche o private).
Art. 25 Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori, qualora venga eletto, è formato da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato nel proprio seno Presidente, e da due supplenti che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell’incarico di uno o due membri. Il Collegio rimane in carica per due anni ed i componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Qualora vengano a mancare più di due membri, il Collegio può essere reintegrato attraverso i supplenti. Mancando tale possibilità si deve procedere a una nuova elezione dei componenti.
Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificamente: verificare il rispetto dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il rendiconto economico e finanziario consuntivo, redigere la loro relazione da presentare all’Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l’entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.
I Revisori effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art.26 -Scioglimento dell'Associazione
L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:
a) se il numero dei Soci Ordinari ed equiparati è inferiore a 3;
b) su delibera dell'Assemblea Straordinaria.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto a fini di pubblica utilità e comunque secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.
Art. 27 -Rendiconto economico e finanziario consuntivo
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve essere approvato secondo i termini di legge e quanto indicato al precedente articolo n° 22; il suddetto rendiconto deve essere depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione.
La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Art. 28 – Rinvio e norme generali applicabili
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme e disposizioni previste dal Codice Civile, dalla Legge n°383/2000 e dalle normative vigenti in materia.
Art.1 - Denominazione
E' costituita nel rispetto del Codice Civile, della Legge n°383/2000 e delle disposizioni vigenti in materia l'Associazione di Promozione Sociale denominata “POLVERED'ARTE”.
L'Associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” o l'acronimo “POLVERED'ARTE’’ A.P.S..
E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
Art.2 – Sede legale
L'Associazione ha sede nel Comune di Trieste; l'eventuale modifica della sede legale all'interno del Comune stesso non comporta la modifica dello Statuto.
Art.3 - Durata
L'Associazione ha durata illimitata.
Art.4 – Scopo e oggetto sociali
L'Associazione è senza scopo di lucro e opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso; nel perseguire lo scopo sociale e nel realizzare l'oggetto sociale farà sempre riferimento ai valori della promozione e qualità della vita, al rispetto e alla promozione delle persone, al rispetto e alla valorizzazione dell'ambiente, alla partecipazione democratica, all'impiego degli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per il raggiungimento degli scopi di utilità sociale.
L'associazione si vuole porre come punto di riferimento per la promozione, lo sviluppo, la crescita, la salvaguardia dell'Arte, dell’Arte applicata e dei principi delle discipline filosofiche orientali e occidentali, nei più vasti strati della società civile. La finalità di promozione sociale si concretizza:
• nel sollecitare e favorire l'istituzione di corsi di formazione atti allo scopo;
• nell'organizzare viaggi di studio e formazione;
• nel preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale e la libertà di discernimento e di espressione artistica e filosofica;
• nel pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici;
• nel realizzare centri di formazione, reti telematiche e strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni (e in generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario);
• nel collaborare con i mezzi mediatici;
• nell'organizzare e partecipare a convegni, seminari, corsi, esposizioni e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
• nel promuovere quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio: stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
• nell'accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
• nell'esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
• nel collaborare con Enti pubblici e privati sulle tematiche di tipo artistico e culturale;
• nell’organizzare spettacoli culturali e musicali, attività artistiche e ricreative;
• nel gestire servizi informativi e formativi;
• nell’organizzare convegni e seminari su tematiche artistiche e culturali;
• nell’organizzare edizioni di pubblicazioni riviste e giornali non quotidiani;
• nel promuovere iniziative di raccolta fondi nel rispetto della normative vigente in materia, sempre e solamente a sostegno delle finalità istituzionali.
L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.
Art.6 – Soci
Sono previste le seguenti categorie di soci:
a) Soci Fondatori,
b) Soci Ordinari,
Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Salvo diverse indicazioni, i Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
I soci possono essere associati anche ad altre associazioni ma non possono svolgere attività concorrenziale.
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente autorizzate, documentate e sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.
E’ espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L’entità della quota associativa e il termine per il pagamento della stessa sono definiti annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l’anno successivo e vengono comunicati ai soci.
In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile.
Art.7 – modalità di partecipazione alla vita associativa e alle sue attività
I soci svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente ma non esclusivamente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
Art.8 - Diritti del socio
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.
I Soci Ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Il diritto di voto può essere espresso trascorsi novanta giorni dall’iscrizione nel libro soci.
Possono far parte dell'elettorato passivo i soci Ordinari ed equiparati iscritti da almeno un anno. Per l'anzianità elettorale, attiva e passiva, fa fede la prima iscrizione in qualità di Socio. In mancanza di un numero sufficiente di Soci che abbiano maturato l'anzianità richiesta per ricoprire le cariche istituzionali, in compensazione sono ammessi all'elettorato passivo i Soci che abbiamo maturato una maggiore anzianità sociale. Possono far parte dell'elettorato attivo e passivo solo i soci maggiorenni.
Art.9 - Doveri del socio
Ciascun socio deve:
a) Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull’Associazione o sui suoi rappresentanti;
c) Pagare la quota associativa stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.
d) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.
Art.10 -Criteri di ammissione del socio
Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo come da Regolamento; consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta al Consiglio Direttivo dell'Associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa.
Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente.
Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
Art.11 – Recesso, esclusione e decesso del socio
Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell’esclusione o del decesso del socio. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata.
Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:
a) per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale;
b) per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
c) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull’Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci;
Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 24 Codice Civile e delle normative vigenti in materia.
Qualora il socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione all'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota associativa annuale.
L'ex socio, che non sia stato escluso, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.
In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.
Art.12 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi da società finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della normativa vigente in materia.
Art.12 -Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo.
Nel caso divenga necessario l'Assemblea provvederà a nominare un Collegio di Revisori dei conti o un revisore unico, una giunta esecutiva, ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.
In ogni caso tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
Art.13 – Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi e di votare tutti i Soci Ordinari ed equiparati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ove in regola s’intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'assemblea.
Art. 14 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria
L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e d’indirizzo della vita associativa, pertanto delibera:
a) sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
b) sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Collegio dei Revisori;
c) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Collegio dei Revisori o del Revisore unico;
d) su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria.
Art. 15 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria
L'Assemblea Straordinaria delibera:
a) le eventuali modifiche del presente Statuto che devono essere approvate dai ¾ ( tre quarti ) del Soci Ordinari ed equiparati dell'Associazione;
b) sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo;
c) sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione e la nomina del Liquidatore, sempre con approvazione da parte dei ¾ (tre quarti) del Soci Ordinari ed equiparati dell'Associazione.
Art.16 -Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un locale ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci.
L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione dell'Assemblea Ordinaria anche il Revisore dei conti o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei Soci. L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione anche il Revisore dei conti, la metà dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei Soci.
La convocazione avviene o mediante avviso affisso presso la sede sociale o mediante avviso pubblicato su un eventuale sito web gestito dall’Associazione o mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci Ordinari ed equiparati, o comunque con qualsiasi altro mezzo in grado di attestare il ricevimento dell'avviso da parte di tutti i soci.
L'avviso di convocazione è spedito almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno.
Art.17 -Costituzione dell'Assemblea
L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci Ordinari ed equiparati e la totalità dei componenti il Consiglio Direttivo. In seconda convocazione si considera validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei presenti previa presenza obbligatoria di almeno due membri del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea Straordinaria si considera costituita dalla metà più uno dell'insieme formato dai Soci Ordinari ed equiparati sia in prima che in seconda convocazione, fatte salve le maggioranze previste per legge e indicate al precedente articolo n°15.
Art.18 – Conduzione e verbalizzazione dell'Assemblea
Presiede l’Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal vice-Presidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un "Presidente di Assemblea" temporaneo. Il segretario, eletto di volta in volta tra i soci presenti, provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario. L'approvazione del verbale, se necessaria, sarà il primo punto all'ordine del giorno della successiva Assemblea.
Art.19 -Delibere Assembleari e modalità di voto
Sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (due terzi) sull'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati. Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" s’intende "maggioranza semplice". Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza qualificata dell'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati presenti o rappresentati mediante delega. Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese e insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti la situazione personale di soci persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.
Art.20 -Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero che va da 3 a 7 consiglieri. Il suo mandato dura tre anni rinnovabili dal momento della sua elezione. Prima dell'elezione, l'Assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite. Qualsiasi socio maggiorenne può candidarsi (Art. 8). Per farlo deve presentare domanda scritta almeno una settimana prima della votazione, per permettere l'affissione di una lista di persone eleggibili. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare il Presidente e il vice-Presidente. In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione in sostituzione, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera della prima Assemblea Ordinaria utile. Il mandato dei nuovi eletti dall’Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.
Art.21 -Presidente e vice-Presidente
Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il vice-Presidente fino alla nomina di un nuovo Presidente. Il Presidente, coadiuvato dal vice-Presidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte alla Associazione. Le cariche di Presidente e vice-Presidente scadono con quelle dell'intero Consiglio Direttivo di cui fanno parte.
Art.22 -Competenze e convocazione del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo potrà predisporre appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza. Entro i termini previsti dalla legge vigente il Consiglio Direttivo dovrà elaborare il rendiconto finanziario ed economico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri. Le funzioni di segreteria saranno di volta in volta affidate ai membri del Consiglio Direttivo.
Art.23 -Delibere del Consiglio Direttivo
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative delibere devono essere verbalizzate dal Segretario che verrà eletto di volta in volta tra i presenti. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno apposita richiesta.
Art.24 -Strumenti informatici e telematici
Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:
a) uno o più siti web gestiti dall'Associazione;
b) una o più mailing list (pubbliche o private).
Art. 25 Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori, qualora venga eletto, è formato da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato nel proprio seno Presidente, e da due supplenti che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell’incarico di uno o due membri. Il Collegio rimane in carica per due anni ed i componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Qualora vengano a mancare più di due membri, il Collegio può essere reintegrato attraverso i supplenti. Mancando tale possibilità si deve procedere a una nuova elezione dei componenti.
Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificamente: verificare il rispetto dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il rendiconto economico e finanziario consuntivo, redigere la loro relazione da presentare all’Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l’entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.
I Revisori effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art.26 -Scioglimento dell'Associazione
L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:
a) se il numero dei Soci Ordinari ed equiparati è inferiore a 3;
b) su delibera dell'Assemblea Straordinaria.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto a fini di pubblica utilità e comunque secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.
Art. 27 -Rendiconto economico e finanziario consuntivo
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve essere approvato secondo i termini di legge e quanto indicato al precedente articolo n° 22; il suddetto rendiconto deve essere depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione.
La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Art. 28 – Rinvio e norme generali applicabili
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme e disposizioni previste dal Codice Civile, dalla Legge n°383/2000 e dalle normative vigenti in materia.